La Corte di Appello di Torino si è pronunciata recentemente, in una causa patrocinata dal nostro studio su incarico di una società che tutela i consumatori, la Conserf srls,  in ordine all’applicabilità dell’art. 125 septies TUB nel caso in cui il consumatore finanziato agisca nei confronti della banca cessionaria del credito con azione di nullità parziale del contratto di finanziamento, originariamente stipulato con la banca cedente.

Nel caso in questione il consumatore aveva sottoscritto un contratto di finanziamento con una società finanziaria, la quale aveva poi ceduto il credito vantato nei suoi confronti ad altro intermediario creditizio. Il consumatore, a distanza di qualche anno, aveva agito nei confronti della banca cessionaria per far accertare l’usurarietà del finanziamento e dichiarare la nullità della clausola usuraria.

La banca aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, affermando di essere la mera cessionaria del credito derivante dal finanziamento, così che, come affermato da una parte della giurisprudenza, il consumatore doveva intentare la causa di nullità contrattuale esclusivamente nei confronti della società cedente, con la quale aveva stipulato il contratto.

Invero, la Corte di Appello di Torino, accogliendo la tesi difensiva del consumatore, ha dato risalto all’art.125 septies del TUB, il quale non fa testualmente distinzione tra cessione del credito e del contratto di finanziamento, infatti  recita la norma: “In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell’articolo 1248 del codice civile”.

La Corte ha dunque sinteticamente affermato: “Quanto poi alla affermata carenza di sua legittimazione passiva, deve rilevarsi come la legitimatio ad causam, condizione dell’azione, consiste nell’affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda; rapporto in base alla quale si identificano le parti nei confronti delle quali sarà emessa la decisione e viene riconosciuta per il solo fatto dell’affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Sono quindi inerenti al merito le questioni che attengono alla effettiva titolarità del rapporto sostanziale e che, nel caso in esame, trattandosi di materia bancaria e di contratti del consumatore, sono da risolvere sulla base di quanto previsto nell’art. 125 septies TUB che espressamente prevede la possibilità per il consumatore di opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti del cedente. Con la conseguenza che non ha pregio la eccezione di Intesa in merito alla carenza di legittimazione passiva per essere, la cessione, limitata al solo credito e non all’intero rapporto.

Per il giudice dell’impugnazione non sono, quindi, risultate meritevoli di accoglimento le argomentazioni della banca convenuta in primo grado, e poi appellante, la quale aveva sostenuto che l’art.125 septies TUB riguarda le sole eccezioni (eccezione di pagamento) da far valere nei confronti del cessionario del credito, e non anche l’ azione di nullità del contratto di finanziamento, da far valere solo nei soli confronti della banca con la quale era sorto il contratto stesso.