Con la sentenza in commento la Corte di Appello di Torino si è pronunciata in merito ad una causa patrocinata dal nostro studio volta a far accertare l’usurarietà di un contratto di finanziamento del credito al consumo.
Nel caso esaminato la Banca non aveva conteggiato nel teg del finanziamento il premio assicurativo di una polizza infortuni venduta al consumatore contestualmente alla stipula del contratto.
La difesa del consumatore, sulla premessa che a norma dell’art. 644 c.p., “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” aveva sostenuto in primo grado che il premio della polizza infortuni Medical Protection Europ Assistance, abbinata al finanziamento insieme ad altra polizza stipulata per il caso morte, perdita di impiego e infortunio (MetLife), andasse conteggiata nel teg, in quanto collegata al finanziamento.
Il collegamento era dimostrato 1) dalla circostanza della contestualità di sottoscrizione; 2) dalla medesima durata dei contratti; 3) dalla funzione di garanzia al recupero del prestito; 4) dal fatto che la polizza fosse riservata esclusivamente a chi sottoscrive un finanziamento con la Banca.
La difesa del consumatore aveva richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass.Civ. Sez. 1, n.8806, 05/04/2017, Rv. 643727; Cass.Civ. Sez. II, 20 agosto 2020, n.17466/2020)., a mente della quale la sussistenza del collegamento tra finanziamento e polizza assicurativa può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del credito.
La difesa della Banca aveva invece sostenuto che la polizza Medical Protection Europ Assistance non fosse obbligatoria in quanto: 1) l’eventuale infortunio non costituirebbe un pregiudizio alla sua capacità reddituale, atteso il finanziato, come lavoraore dipendente, anche se infortunata, conserverebbe posto di lavoro e stipendio; 2) l’indennizzo non sarebbe pari al debito residuo del finanziamento; 3) la mera “contestualità” di stipula della polizza assicurativa sarebbe insufficiente a dimostrare il collegamento tra la polizza ed il finanziamento
La corte di appello, seguendo il ragionamento della difesa del consumatore e del giudice di primo grado, ha invece affermato che “in caso di perdita anche solo temporanea, della capacità del lavoratore di adempiere alla prestazione lavorativa, la retribuzione che la remunera non corrisponde a quanto l’ente previdenziale verserà poi al lavoratore stesso: la nascita di un figlio, l’infortunio, la malattia, sono tutti fatti potenzialmente idonei a compromettere la possibilità per il lavoratore di eseguire il contratto di lavoro e, quindi, di ricevere quale corrispettivo la liquidità da poter destinare alla restituzione del prestito. La circostanza che il finanziamento non sia sussumibile nella categoria del prestito contro cessione del quinto dello stipendio non implica che la polizza assicurativa non possa ritenersi collegata al credito e che, pertanto, il relativo premio non debba essere incluso nella base di calcolo del TEG”
Continua la Corte di Appello: “ciò che determina l’inclusione o l’esclusione della spesa assicurativa dal novero delle voci rilevanti per il calcolo del tasso soglia è l’effettiva incidenza economica di tale spesa sulle obbligazioni assunte dalle parti del contratto di finanziamento (ed in specie dalla parte finanziata), da valutarsi in concreto alla luce delle caratteristiche della fattispecie che viene in rilievo (Cassazione Civile, Sez. I, sentenza del 30 gennaio 2017, n. 8806; Cassazione Civile, Sez. I, sentenza del 16 aprile 2018, n. 9298; Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza del 24 settembre 2018, n. 22458; Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza del 21 settembre 2021, n. 37058; Cassazione Civile, Sez. I-VI, ordinanza del 31 marzo 2022, n. 3025)[1].
In sostanza la Corte avvalorala tesi secondo cui il collegamento delle polizze assicurative al finanziamento va scrutinato in relazione all’utilità delle stesse a garantire la capacità del finanziato a far fronte alle rate del mutuo, qualora incorra in eventi che possano incidere anche solo temporaneamente sulla sua situazione economica o reddituale.
L’importanza della sentenza qui in esame è tutt’altro che trascurabile, atteso che banche e intermediari finanziari hanno venduto per anni contratti assicurativi collegati ai finanziamenti concessi (lucrando sulle provvigioni legate all’intermediazione), senza conteggiare i premi nel TEG, così determinando l’usurarietà dei finanziamenti stessi.
[1] In diritto, costituisce ius receptum il principio per cui, ai fini della valutazione dell’usurarietà di un mutuo (e in generale di un finanziamento), devono essere conteggiate anche le spese assicurative sostenute dal debitore per l’ottenimento del credito, secondo quanto disposto dal comma 5 dell’art. 644 cod. pen., essendo all’uopo sufficiente che le stesse risultino collegate all’erogazione del credito, e la sussistenza di tale collegamento può essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità, fra la spesa di assicurazione e l’erogazione del prestito (già così Cassazione Civile, sez. I, sentenza del 30 gennaio 2017 n. 8806; conf. Cassazione Civile, Sez. I, sentenza del 16 aprile 2018, n. 9298; Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza del 24 settembre 2018, n. 22458; Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza del 21 settembre 2021, n. 37058; Cassazione Civile, Sez. I-VI, ordinanza del 31 marzo 2022, n. 3025).
