Come è noto, per molte materie non è possibile adire l’autorità giudiziaria senza prima aver svolto obbligatoriamente la procedura di mediazione o di negoziazione assistita.

Si tratta di attività volute dal legislatore a scopo deflattivo del contenzioso giudiziario che, tuttavia, il più delle volte rappresentano esclusivamente un onere per il cittadino.

Per inciso, personalmente non conosco alcun avvocato che non desidererebbe definire stragiudizialmente le vertenze affidategli, soprattutto tenuto conto dell’endemica lungaggine della giustizia civile del nostro paese e del sempre presente rischio di causa e, in effetti, le transazioni si sono sempre fatte anche prima dell’introduzione dell’obbligatorietà di legge.

Tuttavia l’aspettativa di un rapido esito transattivo del contenzioso è spesso frustrata dalla cattiva volontà di una delle parti a trovare un accordo; ciò avviene soprattutto in alcuni settori come quello del diritto bancario, del diritto delle assicurazioni, del diritto sanitario, .

Spesso enti pubblici, banche e compagnie di assicurazioni non si presentano neppure davanti all’organismo di mediazione, comunicando che la loro posizione riguardo alla vertenza è incompatibile con un’ipotesi transattiva. In altri casi si presentano al solo fine di ottemperare all’obbligo di legge di aderire almeno al primo incontro davanti a mediatore. Stessa sorte colpisce la procedura di negoziazione assistita.

In questo ultimo caso, il più delle volte, vani sono i tentativi di stipulare un accordo transattivo in sede di negoziazione assistita, in particolar modo in materia di danni derivanti da circolazione stradale, atteso che le compagnie preferiscono, se del caso, transare direttamente con la parte senza il filtro della procedura o disattendere del tutto l’invito ad entrare in procedura.

Tuttavia la parte che rivendica un diritto, normalmente la parte più debole, ovvero il consumatore, è obbligato ad iniziare e portare a termine le procedure summenzionate anche in assenza della sua controparte sostenendo i costi relativi, atteso che per entrambe le procedure è obbligatorio, per legge il patrocinio di un avvocato.

Di tali costi si deve tenere conto in sede di liquidazione delle spese giudiziali, altrimenti risulterebbe frustrata l’attività dell’avvocato sotto il profilo del compenso professionale e, se il cliente se ne facesse giustamente carico, si troverebbe a sostenere un esborso non ripetibile nei confronti della controparte.

In materia di circolazione stradale, con riguardo alle liquidazione delle spese legali  stragiudiziali in sede di causa, si è già da tempo pronunciata la Cassazione: “ Anche le spese per l’assistenza tecnica nella fase stragiudiziale nella gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell’illecito secondo il principio della regolarità causale”      Cass. Civ.Sez.Unite n. 26973 del 24 Giugno 2008 [1].

Le spese stragiudiziali, quando si riferiscono ad attività ritenuta utile o indispensabile (come nel caso di negoziazione assistita o mediaconciliazione obbligatoria) devono essere liquidate  sotto la voce danno emergente, a favore della parte che risulta vittoriosa nel processo; così a Cassazione: “deve altresì enunciare il seguente principio di diritto in tema di responsabilità civile da circolazione virgole costo supportato dal danneggiato per l’attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurare un esito favorevole ancorché detta attività posso essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente che se allegato e provato, deve essere esercito ai sensi dell’articolo 1223 c.c.” Cassazione civile sez. III – 07/09/2022, n. 26368 (conformi  Cass. n. 24481/2020 –  Cass. n. 997 del 2010; n. 6422 del 2017).

Nello stesso senso e a prescindere dalla tipologia del contenzioso, si pone la più recente giurisprudenza di merito, ad esempio Il Tribunale di Trieste, sentenza 11 marzo 2021, il quale conferma l’orientamento vigente nella giurisprudenza di merito secondo cui le spese e i costi relativi al giudizio di mediazione (non diversamente negoziazione) devono essere liquidati, all’esito del successivo giudizio di merito, secondo le regole stabilite dagli artt. 91 ss. c.p.c.

Ancora Tribunale di Milano– Giudice Estensore Dott. Andrea Manlio Borrelli – sentenza n. 9079 del 08.11.2021[2].

Le spese stragiudiziali sostenute dalla parte rappresentano un danno emergente; in quanto tali, devono essere comprese nell’importo della domanda di risarcimento proposta nei confronti della controparte.

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Sotto un altro profilo giuridico, va ancora osservato che, a prescindere dal diritto al risarcimento del danno emergente consistente nelle spese stragiudiziali di cui sopra, in caso di mancato riscontro all’invito alla negoziazione assistita della parte risultata in giudizio del tutto soccombente ben può il giudice condannarla al pagamento di una somma equitativamente determinata ex officio ai sensi dell’art. 96 c.p.c. [3], comma 3 (art.4 Legge 10 novembre 2014, n. 162); condanna che ha natura sanzionatoria ed officiosa, non corrisponde ad un diritto di azione della parte vittoriosa e può essere liquidata anche in assenza della prova di un danno subito dalla controparte. Tribunale, Torino, sez. III civile, sentenza 18/01/2017 n° 214 [4]. Per quanto invece attiene alla procedura di mediazione, con l’introduzione introdotte dal Legge Decreto legislativo n. 149/2022 il legislatore ha stabilito che il giudice, se richiesto, possa condannare la parte soccombente, che non ha partecipato alla mediazione, al pagamento in favore della controparte di una somma, equitativamente determinata, in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. Questa sanzione è prevista solo nei casi in cui la mediazione costituisce una condizione di procedibilità e solo se richiesta dalla parte (art.12 del D.lgs 28/2010, come modificato dalla Legge n. 149/2022


[1]La dizione letterale dell’ l’art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, emanato in attuazione dell’art. 150, comma 1, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il quale, per l’ipotesi di accettazione della somma offerta dall’impresa di assicurazione, esclude che siano dovuti al danneggiato i compensi di assistenza professionale diversi da quelli medico-legali per i danni alla persona si interpreta nel senso che sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore, dovendosi altrimenti ritenere nulla detta disposizione per contrasto con l’art. 24 Cost., e perciò da disapplicare, ove volta ad impedire del tutto la risarcibilità del danno consistito nell’erogazione di spese legali effettivamente necessarie” (Cass. civ., Sez. III. n. 3266/2016, conforme a Cass. n. 11154/2015).

[2] “In virtù del criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., le spese processuali e quelle della procedura di mediazione di cui si è onerato l’attore devono essere poste a carico della convenuta; la liquidazione delle spese legali vengono liquidate, ai sensi del D.M. 10.3.2014 n. 55, in base alla misura in cui la domanda viene accolta ed applicando i valori inferiori ai medi poiché parte convenuta aveva dichiarato la propria disponibilità a risarcire l’attore nei termini indicati dalla relazione di ctu che coincidono con quelli della decisione del giudicante;  le spese di mediazione vengono liquidate per la sola fase svoltasi ovvero la fase di attivazione e sulla base della misura in cui la domanda viene ritenuta fondata. Tribunale di Milano sent. n. 9079 del 08.11.2021

[3] “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

[4]Tenuto conto del mancato riscontro dell’invito alla negoziazione assistita (cfr. ex multis Trib. Santa Maria Capua Vetere, 23 dicembre 2013, in www.altalex.com) andrà poi anche accolta la domanda di condanna della parte convenuta al pagamento della somma di Euro 3.000,00, così equitativamente determinata, ex art. 96 c.p.c. ex officio (cfr. ad es. Trib. Reggio Emilia, 25 settembre 2012, in Corr. giur., 2013, p. 992 ss.; cfr. Trib. Tivoli, 10 dicembre 2015, in http://www.diritto24.ilsole24ore.com/ Allegati/Pay/gd/Tivoli 2428% 20gd.pdf). Il comportamento della convenuta integra, invero, gli estremi, se non del dolo, quanto meno della colpa gravissima e pertanto merita la più rigorosa applicazione della sanzione ex art. 96, ult. cpv. c.p.c Si tenga ulteriormente presente che, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ad es. Cass., 29 settembre.  2016, n. 19285), l’ipotesi prevista dall’art. 96, comma 3 c.p.c. ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio e preordinato allo scoraggiamento dell’abuso del processo, nonché a preservare la funzionalità del sistema giustizia. In tale ottica, tale meccanismo è sottratto, a differenza dell’ipotesi di cui all’art. 96, comma 1, c.p.c. , alla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all’accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte. In questa prospettiva, la giurisprudenza ha chiarito che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del comma 3 dell’art. 96 c.p.c. , ha natura sanzionatoria (volta a scoraggiare condotte di abuso del processo) ed officiosa, non corrisponde ad un diritto di azione della parte vittoriosa e può essere liquidata anche in assenza della prova di un danno subito dalla controparte.  ……………..Ciò che appare necessario, dunque, è approdare ad una rigorosa ed inflessibile applicazione di quei pochi strumenti che l’armamentario normativo pone a disposizione del Giudice al fine di stroncare operazioni il cui risultato non è altro se non quello di intasare gli Uffici Giudiziari di controversie la cui proposizione, con la semplice applicazione dei più elementari ed istituzionali principi dell’ordinamento, andrebbe del tutto evitata. ………… DICHIARA TENUTA E CONDANNA la parte convenuta al pagamento, nei confronti di parte attrice, dell’ulteriore somma di Euro 3.000,00, ex art. 96, terzo comma, c.p.c. , con gli interessi legali dalla data della presente pronunzia sino al saldo effettivo”. Tribunale, Torino, sez. III civile, sentenza 18/01/2017 n° 214