La sentenza n. 15594/2025 della Corte di Cassazione (sez. III), rappresenta un importante punto di riferimento in tema di responsabilità sanitaria e, in particolare, sull’applicabilità dell’art. 15 della legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) nei giudizi civili instaurati dopo la sua entrata in vigore, anche se preceduti da una consulenza tecnica preventiva avviata in epoca anteriore.
Il caso riguardava la domanda di risarcimento proposta dai familiari di una paziente deceduta contro l’Azienda Ospedale-Università Padova. La richiesta di danni era fondata sull’asserita negligenza dei sanitari nel trattare un empiema pleurico. All’esito di un procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., il perito aveva escluso responsabilità medica; il Tribunale di Padova aveva rigettato la domanda, seguito dalla Corte d’Appello di Venezia.
I ricorrenti con l’impugnazione davanti al giudice di legittimità hanno censurato la mancata nomina di un collegio di consulenti specialisti (come prescritto dalla legge Gelli-Bianco) e la mancata verifica di conflitti di interesse, deducendo nullità della CTU e delle sentenze fondate su di essa.
La Corte si è soffermata sul principio tempus regit actum e sulla distinzione tra consulenza preventiva e giudizio di merito, affrontando in modo approfondito il tema dell’applicabilità dell’art. 15 L. 24/2017, chiarendo:
“il principio tempus regit actum, il ‘tempus’ cui aver riguardo sia quello della introduzione del procedimento cautelare prodromico di cui all’art. 696-bis c.p.c. o quello della introduzione del giudizio di merito;… Reputa il Collegio che alla prima questione debba darsi risposta nel senso della applicabilità della norma al giudizio di merito de quo.” (Cass155942025.pdf)
La Corte sottolinea la netta distinzione tra la consulenza tecnica preventiva (con finalità anche conciliativa e deflattiva) e il giudizio risarcitorio di merito, richiamando la recentissima Cass. civ. sez. III, n. 11804/2025 che ha ribadito:
“il giudizio regolato dall’art. 8 della legge n. 24/2017 non ha natura di giudizio bifasico strutturalmente unitario ma è composto da due procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena) funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell’istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cod. proc. civ.” (Cass155942025.pdf)
Pertanto, se il giudizio di merito viene instaurato dopo l’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco, le nuove regole si applicano, anche se la consulenza preventiva era stata eseguita secondo la normativa precedente.
L’obbligo di collegialità e le pronunce correlate
Si richiamano alcune significative affermazioni della Corte:
“L’art. 15 della legge n. 24 dell’8 marzo 2017, relativo ai requisiti da osservare per la ‘Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria’, è applicabile, in base al principio tempus regit actum, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore;… rimane l’obbligo per quest’ultimo di dare attuazione al principio di collegialità dettato dall’art. 15 L. cit., attraverso la rinnovazione della consulenza e l’affidamento del relativo incarico ad un collegio di consulenti in possesso dei requisiti indicati dalla norma medesima” (Cass155942025.pdf)
E ancora: “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l’inosservanza del requisito di necessaria collegialità della consulenza tecnica nei termini di cui all’art. 15 legge n. 24 dell’8 marzo 2017 è causa di nullità della sentenza che sia resa sulla base della consulenza, per inosservanza di norma processuale inderogabile.” (Cass155942025.pdf)
La sentenza richiama anche Cass. civ. n. 32143/2019 e Cass. civ. n. 12593/2021, che già avevano posto l’accento sull’obbligatorietà della collegialità della CTU in materia sanitaria, e sottolinea il valore attribuito dalla Corte costituzionale (sent. n. 102/2021) al principio di collegialità, evidenziando come: “nel settore della responsabilità medica il principio di necessaria collegialità dell’incarico peritale scaturisce da una valutazione del legislatore circa la delicatezza delle indagini e l’esigenza di perseguire una verifica dell’an e del quantum della responsabilità che sia il più possibile esaustiva e conforme alle leges artis.” (Cass155942025.pdf)
In conclusione la Cassazione, accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata, ribadendo che nei giudizi di responsabilità sanitaria avviati dopo il 1° aprile 2017, la consulenza deve essere affidata a un collegio composto sia da un medico legale sia da specialisti della disciplina interessata. La mancata osservanza di tale obbligo comporta la nullità della sentenza resa sulla base della CTU priva di collegialità.
Riferimenti giurisprudenziali citati:
Cass. civ., Sez. III, 11 giugno 2025, n. 15594
Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2025, n. 11804
Cass. civ., 10 dicembre 2019, n. 32143
Cass. civ., 12 maggio 2021, n. 12593
Corte cost., 20 maggio 2021, n. 102
Responsabilità Sanitaria , Giudizi di Responsabilità sanitaria
