La sentenza della Cassazione civile, sez. I, 28 marzo 2025, n. 8173, affronta la questione fondamentale del diritto del cliente bancario a ottenere la consegna della documentazione relativa al rapporto intercorrente con l’istituto di credito, ai sensi dell’art. 119 del Testo Unico Bancario (TUB). Il caso trae origine dalla richiesta di un cliente che, necessitando degli estratti conto e di altri documenti bancari, si è rivolto alla banca, la quale ha opposto resistenza, sollevando questioni sia sul diritto alla consegna sia sulle modalità e sugli oneri di produzione delle copie, con particolare riguardo al ricorso monitorio.

Il nodo centrale riguarda dunque:

  • l’estensione e i limiti del diritto di accesso alla documentazione bancaria;
  • l’operatività del procedimento monitorio (decreto ingiuntivo) per ottenere la consegna delle copie;
  • la distribuzione degli oneri tra cliente e banca, sia in tema di richiesta stragiudiziale sia in sede giudiziale.

Di seguito alcune considerazioni sulla fattispecie.

1. Il diritto alla documentazione bancaria: fondamento e natura

L’art. 119 TUB riconosce al cliente il diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Tale diritto si inserisce nel più ampio quadro della trasparenza bancaria, che impone agli intermediari obblighi informativi in ogni fase del rapporto con il cliente, dalla stipula del contratto alla sua esecuzione e cessazione (“La trasparenza sulle operazioni e i servizi bancari e finanziari ha lo scopo di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nel mercato bancario e finanziario. La disciplina è contenuta negli artt. 115-120 quater TUB e si fonda sui seguenti principi fondamentali… Le disposizioni sulla Trasparenza bancaria riguardano tutte le operazioni e i servizi di natura bancaria e finanziaria e accompagnano il cliente in ogni fase del rapporto banca-cliente…”).

La giurisprudenza di legittimità e di merito ha costantemente riconosciuto che il diritto alla documentazione bancaria è funzionale non solo alla conoscenza del rapporto, ma anche alla tutela giudiziale dei diritti del cliente, come ad esempio la verifica dell’esistenza o consistenza di un debito o credito (“il cliente ha diritto alle copie dei documenti inerenti il rapporto di conto corrente, anche se ha già ricevuto dalla banca le relative comunicazioni periodiche obbligatorie per legge (Cass. 27 settembre 2001 n. 12093)”). Così, ad esempio, il cliente ha diritto alle copie dei documenti inerenti il rapporto di conto corrente, anche se ha già ricevuto dalla banca le relative comunicazioni periodiche obbligatorie per legge (Cass. 27 settembre 2001 n. 12093)

2. Il procedimento monitorio per la consegna delle copie

Il ricorso per decreto ingiuntivo è lo strumento processuale utilizzabile dal cliente per ottenere la consegna dei documenti bancari, purché il diritto azionato sia certo, liquido ed esigibile.

La giurisprudenza ha chiarito che il procedimento monitorio è ammissibile per la consegna di documenti bancari, come estratti conto, comunicazioni periodiche, polizze e altri atti previsti dalla legge (“Il decreto ingiuntivo può avere ad oggetto la richiesta di consegna di una cosa mobile, purché essa sia ben individuata e l’oggetto sia esigibile (art. 633 c. 1 c.p.c.).

Tuttavia, il diritto alla consegna deve essere fondato su una richiesta specifica: il cliente non può agire direttamente in giudizio senza aver prima richiesto la documentazione alla banca e solo in caso di ingiustificata inerzia può ricorrere al giudice. Ad esempio in tema di contratti bancari un cliente può, tramite tale istanza, ottenere a proprie spese copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, compresi gli estratti conto, a condizione che tale documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e questa, senza giustificazione, non abbia ottemperato. Il cliente, quindi, non può chiedere gli estratti conto direttamente in giudizio senza averne prima fatto richiesta alla banca.

3. Onere della prova e produzione delle copie

Il tema dell’onere della prova e della produzione delle copie è centrale nella decisione della Suprema Corte. Come regola generale, chi agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, mentre chi resiste deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi-

Di regola chi agisce in giudizio deve provare tutti i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che vuole far valere (art. 2697 c.c.). Chi resiste in giudizio negando l’esistenza di tale diritto deve provare l’inefficacia o l’inesistenza dei fatti affermati dalla parte o l’esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto stesso.

Nelle controversie bancarie, in particolare quelle aventi ad oggetto l’esibizione di documentazione, la giurisprudenza precisa che l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è strumento residuale, utilizzabile solo se il cliente non è in grado di acquisire autonomamente una copia e dopo aver chiesto inutilmente ex art.119 TUB la documentazione alla banca L’ordine di esibizione costituisce infatti uno strumento istruttorio residuale che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio a carico dell’istante… in tema di contratti bancari un cliente può, tramite tale istanza, ottenere a proprie spese copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, compresi gli estratti conto, a condizione che tale documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e questa, senza giustificazione, non abbia ottemperato.

La Corte di Cassazione ribadisce che la violazione degli obblighi di consegna integra inadempimento e può dar luogo a responsabilità della banca, anche con riguardo all’eventuale danno subito dal cliente. “La buona fede nell’esecuzione del contratto opera come criterio di reciprocità, imponendo a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali… Ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l’obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato” (Cass. 11 febbraio 2005 n. 2855).

4. Principi fondamentali affermati dalla Cassazione e giurisprudenza collegata

Dalla lettura della sentenza del 28 marzo 2025 n. 8173, integrata dalle pronunce recenti, emergono i seguenti principi:

  • Il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione bancaria ha natura autonoma e si esercita anche dopo la chiusura del rapporto, per tutte le operazioni degli ultimi dieci anni (“il cliente ha diritto alle copie dei documenti inerenti il rapporto di conto corrente, anche se ha già ricevuto dalla banca le relative comunicazioni periodiche obbligatorie per legge (Cass. 27 settembre 2001 n. 12093)
  • L’istanza monitoria per la consegna delle copie è ammissibile, purché il diritto sia specifico, certo ed esigibile. Il decreto ingiuntivo può avere ad oggetto la richiesta di consegna di una cosa mobile, purché essa sia ben individuata e l’oggetto sia esigibile. Gli estratti conto e i documenti contrattuali sono quini esigibili con procedura monitoria.
  • L’onere della richiesta preventiva alla banca è condizione necessaria per attivare il giudizio di esibizione o il ricorso monitorio
  • La banca, in caso di inerzia o rifiuto ingiustificato, incorre in responsabilità per inadempimento, con conseguente obbligo al risarcimento dei danni (“Ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l’obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato (Cass. 11 febbraio 2005 n. 2855).”).

Tra le pronunce più recenti e rilevanti della Cassazione e dei tribunali di merito, si segnalano:

Cass. 27 settembre 2001 n. 12093 (diritto alle copie dei documenti bancari);

Cass. 11 febbraio 2005 n. 2855 (violazione della buona fede e risarcimento);

Trib. Varese 2 novembre 2009 (ricorso monitorio per comunicazioni bancarie periodiche);

Cass. 3 luglio 2024 n. 18230 (sulla consegna del documento contrattuale e obblighi della banca) (“La cassazione chiarisce, infatti, che, pur essendo vero che il vincolo di forma imposto dalla legge (art. 23 c. 1 TUF e art. 117 c. 1 TUB) è « composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale»… La norma contempla, infatti, uno specifico obbligo della banca che è complementare al vincolo di forma e che è finalizzato ad agevolare l’esercizio dei diritti da parte del cliente (Cass. 3 luglio 2024 n. 18230).

5. Applicazione della regola legale al caso esaminato dalla sentenza in commento

Alla luce dei principi affermati dalla Cassazione e della giurisprudenza collegata, la sentenza in commento ha affermato che il cliente bancario ha diritto a ricevere, a proprie spese, copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate negli ultimi dieci anni, previa richiesta specifica alla banca. In caso di ingiustificato rifiuto, il cliente potrà esperire il procedimento monitorio per ottenere la consegna, e, in caso di ulteriore inadempimento, agire per il risarcimento degli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Gli oneri di produzione delle copie restano a carico del richiedente, salvo che la banca abbia ingiustificatamente rifiutato la consegna, situazione che legittima anche la richiesta di rimborso delle spese processuali.

il diritto alla consegna della documentazione bancaria