La circolazione sulle autostrade italiane, a fronte del pagamento di un pedaggio, fa sorgere nel conducente l’aspettativa – più che legittima – di viaggiare in sicurezza, senza dover affrontare rischi imprevisti come il repentino attraversamento di animali selvatici. Purtroppo, non sono rare le notizie di sinistri causati da cinghiali, cervi, o altre specie che, superando le recinzioni, finiscono sulla carreggiata. Il quesito giuridico che si pone è: chi risponde dei danni subiti dall’automobilista? E con quali presupposti?

Il quadro normativo e giurisprudenziale

La norma di riferimento è l’art. 2051 c.c., che impone al custode di una cosa (nel caso di specie: la società autostradale) una responsabilità oggettiva per i danni arrecati, salvo la prova del caso fortuito. La giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, ha affermato che la società concessionaria dell’autostrada è tenuta non solo a mantenere in perfetta efficienza la sede viaria, ma anche ad adottare tutte le misure preventive idonee a impedire l’accesso di animali selvatici sulla carreggiata. Non basta, cioè, la presenza di recinzioni standard o la mera attività di controllo: occorre dimostrare che l’evento dannoso sia stato determinato da circostanze eccezionali, imprevedibili e inevitabili, ossia il vero e proprio “caso fortuito” che spezza il nesso causale tra custodia della strada e danno subìto dall’utente.

La responsabilità dello Stato o della Regione, in quanto titolari della fauna selvatica, è invece esclusa: la dottrina e la giurisprudenza chiariscono che la proprietà pubblica della fauna non si traduce in un effettivo rapporto di custodia, né tantomeno in un obbligo risarcitorio diretto verso il danneggiato, ai sensi dell’art. 2052 c.c.

Il caso deciso dal Tribunale di Torino (Sentenza n.4569/2024): la conferma della responsabilità dell’autostrada (causa patrocinata dal nostro studio)

La recente sentenza del Tribunale di Torino offre un esempio concreto che merita attenzione anche per la chiarezza espositiva e la linearità della motivazione. Nel maggio 2021, un automobilista percorreva l’autostrada A21 quando, all’altezza di Baldichieri d’Asti, si è trovato improvvisamente davanti un cinghiale che attraversava la corsia di marcia, non riuscendo ad evitare l’impatto. Il danno al veicolo è stato significativo e la titolare del credito, rappresentata dall’avvocato Luigi Riccio, ha agito in giudizio nei confronti della società concessionaria.

La società autostradale convenuta ha chiamato in causa la Regione Piemonte, sostenendo che la responsabilità dovesse ricadere sull’ente pubblico titolare della fauna. Il Tribunale ha però ricostruito con precisione il quadro normativo e giurisprudenziale, affermando:

“Nei casi in cui lo scontro con animali selvatici avvenga all’interno di un’autostrada, ossia di un tratto viario soggetto a pagamento di pedaggio, responsabile del sinistro è l’Ente concessionario del tratto autostradale. La responsabilità risarcitoria dell’Ente gestore discende dall’obbligo di custodia impostogli dall’art. 2051 c.c. che comporta la necessità di adottare tutte le misure di sicurezza e manutenzione necessarie per evitare pericoli per gli automobilisti in transito.”

La sentenza è chiara anche nel precisare che la prova liberatoria – cioè la dimostrazione dell’imprevedibilità e inevitabilità dell’evento – grava integralmente sulla società autostradale:

“Non è sufficiente la mera allegazione e prova di aver eseguito controlli finalizzati ad evitare l’intromissione di elementi estranei nella fascia delimitata dalle recinzioni laterali dell’autostrada, ma è necessario provare che la presenza di fattori perturbatori sia dipesa da ragioni del tutto eccezionali ed imponderabili.”

Nel caso concreto, la società gestrice dell’autostrada non è riuscita a fornire questa prova. La circostanza di aver eseguito regolari controlli, apposto segnaletica e mantenuto la recinzione non è stata ritenuta sufficiente ad escludere la responsabilità. Il Tribunale ha pertanto condannato la società concessionaria al risarcimento del danno e alle spese di lite, rigettando la domanda di manleva verso la Regione Piemonte.

Una tutela effettiva per l’automobilista

Questa pronuncia ribadisce un principio di civiltà giuridica: chi gestisce una infrastruttura viaria a pedaggio ha l’obbligo di assicurare la sicurezza degli utenti, e non può sottrarsi alla responsabilità per i danni provocati da animali selvatici a meno che non dimostri circostanze davvero eccezionali. Per chi si trova coinvolto in un sinistro simile, la via per ottenere tutela è dunque tracciata, senza ambiguità: occorre agire contro la società concessionaria dell’autostrada, preferibilmente con l’assistenza di un legale esperto.

Danni da animali selvatici in autostrada