La sentenza n. 561/2024 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) rappresenta un punto di snodo fondamentale per il diritto dei consumatori, in particolare in materia di tutela contro le clausole abusive nei contratti stipulati con i professionisti, come le banche.
La CGUE ha affrontato la tematica della prescrizione in modo dettagliato, bilanciando i principi di effettività (garanzia di tutela effettiva dei diritti dei consumatori) e certezza del diritto.
Il caso trae origine da un procedimento davanti al Tribunal Supremo spagnolo, relativo ad un mutuo ipotecario contratto da due consumatori con Banco Santander SA.
Il contratto prevedeva una clausola che poneva a carico dei consumatori il pagamento di tutte le spese generate dal contratto. I consumatori agivano in giudizio per ottenere la dichiarazione di nullità di tale clausola e la restituzione delle somme versate.
La questione centrale riguarda il termine di prescrizione per l’azione di ripetizione di quanto indebitamente pagato dal consumatore. La Corte ha affrontato divere ipotesi giuridiche, ovvero se il decorrere della prescrizione inizia dalla data della sentenza di merito che dichiara la clausola abusiva, da una eventuale pronuncia precedente della Corte Suprema nazionale (in Italia Cassazione) su clausole simili o da sentenze della stessa CGUE che abbiano chiarito la compatibilità di termini di prescrizione con il diritto UE.
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Il cuore della questione interpretativa risiede nell’applicazione degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della Direttiva 93/13/CEE:
L’art. 6, par. 1, sancisce che le clausole abusive nei contratti stipulati tra un consumatore e un professionista non vincolano il consumatore e che il contratto resta valido senza tali clausole.
L’art. 7, par. 1, impone agli Stati membri di adottare strumenti adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive.
Nel diritto spagnolo, il codice civile prevede che in caso di nullità di un’obbligazione, le parti devono restituirsi quanto ricevuto, inclusi eventuali frutti e interessi (art. 1303), e stabilisce un termine di prescrizione di quindici anni per le azioni personali non soggette a diverso termine (art. 1964).
1. Decorrenza dalla decisione definitiva che accerta l’abusività
La Corte ha chiarito che nella causa di merito il termine di prescrizione per l’azione di ripetizione può legittimamente decorrere dalla data in cui la decisione giudiziaria che accerta il carattere abusivo della clausola diventa definitiva. Questo perché solo a partire da tale decisione il consumatore ha una conoscenza certa dell’illegittimità della clausola e, quindi, della possibilità di esercitare il proprio diritto alla restituzione. Tuttavia, il professionista può produrre prova che il consumatore era già a conoscenza (o avrebbe potuto esserlo ragionevolmente) della natura abusiva della clausola prima della pronuncia della sentenza definitiva.
“L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE […] non ostano a che il termine di prescrizione di un’azione di ripetizione di spese pagate dal consumatore in forza di una clausola contrattuale il cui carattere abusivo sia stato accertato con decisione giudiziaria definitiva […] inizi a decorrere dalla data in cui detta decisione è divenuta definitiva, fatta salva la facoltà, per il professionista, di provare che il suddetto consumatore era o poteva ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo della clausola di cui trattasi prima della pronuncia della decisione stessa.”
2. Decorrenza da sentenze della Suprema Corte nazionale
La Corte ha escluso che il termine possa iniziare a decorrere da sentenze della Suprema Corte nazionale che abbiano dichiarato abusive clausole simili, poiché non può presumersi che il consumatore sia consapevole della portata di tali decisioni o che la clausola contenuta nel suo contratto sia effettivamente assimilabile a quelle oggetto di sentenza.
“essi ostano a che il termine di prescrizione di un’azione di ripetizione di spese pagate dal consumatore in forza di una clausola di un contratto concluso con un professionista il cui carattere abusivo sia stato accertato con decisione giudiziaria definitiva […] inizi a decorrere dalla data anteriore in cui il giudice supremo nazionale ha pronunciato, in procedimenti diversi, sentenze che dichiarano abusive clausole standardizzate corrispondenti alla clausola di cui trattasi di detto contratto.” (CGUE5612024.pdf)
3. Decorrenza da sentenze della CGUE
La Corte afferma che non è ammissibile far decorrere il termine di prescrizione dalla pubblicazione di sentenze della stessa CGUE che abbiano, in linea generale, affermato la compatibilità dei termini di prescrizione con il diritto UE. Tali decisioni non consentono al consumatore di avere certezza sulla natura abusiva della propria clausola.
“…..essi ostano a che il termine di prescrizione di un’azione di ripetizione di spese pagate dal consumatore in forza di una clausola di un contratto stipulato con un professionista il cui carattere abusivo sia stato accertato con decisione giudiziaria definitiva decorra dalla data di talune sentenze della Corte che hanno confermato, in linea di principio, la conformità al diritto dell’Unione di termini di prescrizione per le azioni di ripetizione, purché questi rispettino i principi di equivalenza e di effettività.”
La sentenza ha dunque posto al centro la tutela del consumatore, riconoscendone la posizione di inferiorità informativa e contrattuale rispetto al professionista. Stabilire la decorrenza della prescrizione solo dalla decisione giudiziaria definitiva garantisce che il consumatore possa effettivamente esercitare i propri diritti senza essere penalizzato da termini che potrebbero decorrere a sua insaputa.
Al contempo la Corte ha riconosciuto il diritto del professionista di dimostrare che il consumatore fosse già a conoscenza della natura abusiva della clausola, bilanciando così la tutela del consumatore con la necessità di non lasciare i professionisti esposti a richieste tardive e incerte.
La sentenza CGUE n. 561/2024 costituisce una pietra miliare nella disciplina delle clausole abusive nei contratti dei consumatori e nella determinazione dei termini di prescrizione per l’azione di ripetizione delle somme indebitamente versate, privilegiando un approccio che garantisce tutela effettiva e concreta al consumatore, senza sacrificare la certezza del diritto e il diritto di difesa del professionista. Questo principio si applica con particolare forza nei settori in cui il consumatore si trova strutturalmente in una posizione di debolezza, come quello bancario e finanziario.
In definitiva, la CGUE afferma che la prescrizione dell’azione di ripetizione decorre, di regola, solo dal momento in cui il consumatore ha piena consapevolezza della nullità della clausola, normalmente a seguito di una sentenza definitiva. Questo rafforza la protezione dei consumatori e rende più difficili eventuali abusi da parte dei professionisti.
La sentenza in commento, vincolante per il giudice nazionale italiano, comporta il venir meno della rilevanza di quella parte minoritaria della giurisprudenza la quale ritiene che, nelle cause di nullità parziale dei contratti di mutuo la prescrizione della domanda ripetitoria degli interessi usurari decorra dal pagamento di ogni singola rata di mutuo, e non dalla estinzione dello stesso. Per inciso, detta tesi appare erronea ancor prima dell’arresto della CGUE, attesa l’unitarietà del contratto di mutuo, che prevede una unica obbligazione (restitutoria del capitale e remunerativa del credito) sia pur se frazionata in più pagamenti, così che la prescrizione di cui trattasi deve necessariamente decorrere dall’estinzione del mutuo.
CLAUSOLE USURARIE NEI MUTUI
