Con l’ordinanza numero 8244 del 27/03/2024 la Corte di Cassazione ha precisato nuovamente quale sia la natura delle obbligazioni sussistenti in capo all’assicuratore del danneggiato chiamato a risarcire il danno a norma dell’149 Cod. delle Ass.
La sentenza in commento ha avuto ad oggetto l’applicazione, o meno, della procedura dell’indennizzo diretto ai sinistri avvenuti in aree private e non su strade pubbliche.
Nel rispondere positivamente, ovvero affermando l’equiparazione delle aree private rispetto a quelle pubbliche nell’ambito della procedura di indennizzo diretto, la Cassazione per fugare ulteriori dubbi interpretativi ha chiarito:
- che l’art. 122 cod. ass. è norma generale che fissa i presupposti di tutte le azioni previste dal codice delle assicurazioni: quella diretta contro l’assicuratore del responsabile (art. 144 cod. ass.); l’azione diretta contro l’assicuratore del danneggiato (art. 149 cod. ass.); l’azione nei confronti dell’UCI (art. 126 cod. ass.); l’azione contro l’impresa designata per conto del Fondo di garanzia (art. 283 cod. ass.); l’azione contro il commissario liquidatore dell’impresa in l.c.a.
- che l’azione accordata al danneggiato contro il proprio assicuratore, ai sensi dell’art. 149 cod. ass., come già da questa Corte ripetutamente stabilito, non è un’azione contrattuale, in quanto l’esistenza di un contratto assicurativo è solo il presupposto legittimante di quella domanda, ma non la fonte del diritto fatto valere.
- che, infatti, il sistema risarcitorio costruito dall’art. 149 e dal d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, “si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell’assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull’assicuratore di quest’ultimo”, e dunque l’azione promossa dal danneggiato contro il proprio assicuratore è la stessa azione prevista dall’art. 144 cod. ass., alla quale la legge assegna un diverso debitore (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017, in motivazione).
I principi summenzionati assumono rilevanza anche quando il danneggiato ceda al proprio carrozziere il proprio credito risarcitorio da far valere nei confronti del responsabile civile, della compagnia di quest’ultimo o della propria compagnia.
In questo caso, nell’ambito della procedura di indennizzo diretto, si riscontra spesso la pretesa delle compagnie di risarcire il danno alla carrozzeria cessionaria applicando le tariffe e i costi concordati con la propria rete di autoriparatori fiduciari; ciò in base a clausole afferenti il risarcimento in forma specifica sottoscritte in polizza dal proprio assicurato.
Tuttavia, dette clausole non sono opponibili al cessionario del credito, atteso che la pretesa di pagamento di quest’ultimo si fonda su un titolo diverso dal contratto di assicurazione.
Infatti, come afferma la Cassazione, la richiesta di risarcimento in sede di procedura di indennizzo diretto (ex art. 144 c.d.a.) non si fonda sul contratto di assicurazione incorso tra danneggiato e proprio assicuratore, ma sull’art. 2043 c.c., e 144 Cod. delle c.d.a.
Errate e illecite sono, dunque, le pretese di alcune compagnie di liquidare il danno al riparatore cessionario del credito sulla base di tariffe orarie imposte e del tutto arbitrarie.
L’azione del danneggiato contro il proprio assicuratore