Come è noto, sia la giurisprudenza della Cassazione, sia il Codice delle Assicurazioni, legittimano l’utilizzo dello strumento giuridico della cessione del credito tra il danneggiato ed il carrozziere, finalizzato a garantire a quest’ultimo il pagamento del costo delle riparazioni eseguite sul veicolo del danneggiato stesso.

Succede che, in caso di inadempienza della compagnia di assicurazioni, il carrozziere, che agisca in giudizio quale cessionario del credito del danneggiato, debba produrre in causa la scrittura privata di cessione di credito, per dare prova della sua legittimità attiva.

Tale circostanza comporta un costo per il carrozziere, il quale si trova nella necessità di registrare la scrittura privata in conseguenza della produzione del documento in giudizio.

Infatti, il Testo Unico dell’imposta, in questo caso, rende obbligatoria la registrazione.

Di seguito le norme di riferimento in ordine all’obbligo di registrazione:

  • il DPR 131/1986 – Testo Unico sull’imposta di registro all’art. 5 stabilisce che le imposte di registro si dividono tra imposte fisse e quelle in caso d’uso.
  • l’art. 6 del DPR “Caso d’uso” specifica che si ha caso d’uso “quando un atto si deposita per essere acquisito agli atti presso le cancellerie giudiziarie ……”
  • l’art. 5 afferma che sono soggetti a registrazione in caso d’uso gli atti indicati nella Tariffa parte seconda; ovvero “Le scritture private non autenticate e lodi arbitrali”.
  • la Tariffa Parte Uno, art. 6, afferma che le Cessioni del credito sono atti soggetti a registrazione in termine fisso.

Dall’inadempienza della compagnia consegue, dunque, un evidente danno ingiusto a carico del cessionario del credito, il quale non sarebbe stato onerato del costo della registrazione se il sinistro fosse stato liquidato stragiudizialmente dalla compagnia.

Chi scrive ritiene che tale voce di danno debba essere risarcita dalla compagnia e che pertanto vada richiesta dalla cessionaria carrozzeria nelle conclusioni della domanda giudiziale.

Peraltro il carrozziere non deve documentare l’avvenuto pagamento della tassa in quanto esso deve essere eseguito per legge e potrà avvenire anche in un periodo successivo.

La domanda dovrà essere proposta a titolo di risarcimento come danno emergente ex art.2043 c.c. in caso di contenzioso riguardante l’r.c.a., e come danno di natura contrattuale in caso di richiesta di indennizzo per “danni diretti”.

La compagnia deve pertanto rispondere ex art. 2043 c.c. dell’ingiusto danno causato a cessionario del credito il quale non sarebbe stato tenuto a registrare la cessione qualora fosse stato soddisfatto stragiudizialmente del proprio credito.

Va evidenziato, peraltro, che il rimborso del costo di registrazione dell’atto non rientra nelle spese giudiziarie ex art. 91 cpc, trattandosi di un costo diverso dalla registrazione della sentenza, pertanto, come si è detto, la richiesta di pagamento a carico della parte soccombente deve essere avanzata con apposita domanda.

In questo senso si veda la decisione Cass. civile sez. III, 01/04/2014, n.7532, che si è pronunciata in ordine alla richiesta di rimborso del costo di registrazione della cambiale posta in esecuzione dal creditore [1].

Va osservato che, in argomento, per quanto è dato sapere, non sono note decisioni giurisprudenziali. Tuttavia chi scrive ritiene la questione debba essere sottoposta al vaglio delle corti di merito, rivestendo una non trascurabile importanza economica.


[1] In tema di spese giudiziali, è a carico della parte soccombente, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., l’imposta di registrazione della sentenza, che trova causa immediata nella controversia, mentre esulano dalla regola della soccombenza i tributi riguardanti atti da registrare in termine fisso, e dunque indipendentemente dall’uso che se ne faccia in giudizio, sicché, in riferimento ad essi, la parte, la quale abbia adempiuto all’obbligo fiscale in luogo di chi vi era tenuta, deve far valere il suo diritto al rimborso con specifica domanda giudiziale.